Il piano di Transizione 5.0 richiede una progettualità efficace ed in linea con la normativa vigente; è infatti necessario pianificare accuratamente gli investimenti in modo da sviluppare un progetto ben strutturato che integri diversi aspetti tecnici e strategici.
Elemento cruciale risulta essere la certificazione ex e post ante poiché definisce il progetto d’investimento dal punto di vista tecnico andando a indicare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa nella definizione e calcolo del relativo credito d’imposta in due fase differenti:
- Certificazione ex-ante necessaria la prenotazione:
attesta l’ammissibilità dei criteri relativi alla riduzione del consumo energetico totale conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 e si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale. - Certificazione post-ante necessaria per l’utilizzo del credito:
attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti e la conformità con quanto disposto inizialmente ed indicato nella prima certificazione e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
Le due certificazioni, rilasciate da un valutatore indipendente, devono attestare che il progetto rispetti i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Nella certificazione ex e post ante saranno identificati alcuni aspetti strutturali dell’intero investimento che andranno a condizionare nel suo complesso il progetto:
- classificazione dei bene materiale 4.0 e rispetto requisiti;
- classificazione dei bene immateriale 4.0 e rispetto requisiti;
- identificazione di struttura produttiva e/o processo target;
- calcolo autoconsumo energetico;
- calcolo efficientamento energetico e relativo risparmio;
- dimensionamento dell’impianto di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Anche se declinato con una documentazione specifica al contesto del credito d’imposta transizione 5.0, il professionista incaricato dovrà essenzialmente fornire all’impresa una diagnosi energetica, cioè una procedura sistematica e documentata che mira a comprendere come viene utilizzata l’energia e a individuare gli interventi migliorativi per ridurre i consumi energetici di un sito produttivo o di una parte di esso. Nel caso del piano transizione 5.0 gli interventi per la riduzione dei consumi energetici saranno esclusivamente declinati agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la diagnosi dovrà fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’anno precedente all’inizio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne.
Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.
Il decreto attuativo definisci i soggetti competenti alla redazione delle due certificazione, nello specifico sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.