Per accedere al credito d'imposta 4.0 è necessaria una perizia asseverata o autocertificazione 4.0, quali sono gli aspetti da considerare?
Come accedere al credito d’imposta per beni strumentali 4.0
Le imprese possono accedere al credito d’imposta per beni strumentali 4.0 attraverso una documentazione che ne attesti la conformità ai requisiti previsti dalla normativa. Per i beni che hanno un valore superiore a 300.00,00 euro l’impresa beneficiaria ha l’obbligo di presentare una perizia asseverata da un professionista iscritto all’albo mentre per valori non superiori il legislatore consente di redigere una “semplice” autoceritifcazione cioè una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’azienda.
“Articolo 1 Comma 1062
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”
Per un bene strumentale 4.0 con un imponibile inferiore a 300.000 euro, l’azienda può quindi scegliere tra perizia asseverata ed autodichiarazione 4.0. Ma quali sono i principali aspetti da tenere presente e contraddistinguono le due tipologie di documenti.
Il primo aspetto da considerare è l’assunzione della responsabilità. Nella perizia asseverata viene assunta dal professionista incaricato mentre nell’autodichiarazione rimane in carico dell’impresa. Perciò in caso di controlli ed eventuali contenziosi l’impresa si potrà rivalere nei confronto del perito solo nel primo caso.
Un altro aspetto sottovalutato è che entrambi i documenti determinano il momento dell’accesso al credito per questo risulta necessario che vi sia una data certa. Se con la perizia sarà il professionista attraverso la sua firma digitale o l’invio della pec del documento a certificarne la data nel caso dell’autocertificazione è la stessa impresa che si deve adoperare in questo senso. L’impresa per definire la data del documentato può orientarsi verso diverse soluzioni:
- registrazione del documento presso notaio, giudice di pace o cancelleria del tribunale;
- invio di una raccomandata in busta aperta;
- invio di una PEC con il testo dell’autocertificazione;
- firma digitale sull’autocertificazione.
E’ infine importate ricordare che in entrambi i documenti si dichiara che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dagli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, cioè soddisfa tutti i requisiti richiesti in base alla sua tipologia. Per questo la sola perizia o autodichiarazione 4.0 (anche se permette l’accesso al credito d’imposta) non è sufficiente ma deve essere accompagnata da un documento che ne descrivi in modo dettagliato il rispetto dei requisiti, la cosiddetta analisi tecnica.
L’analisi tecnica a supporto non è da confondersi con la relazione di conformità 4.0 spesso fornita dai produttori o venditori del bene – redatta e/o anche fimata da periti o ingegneri - in cui dichiarano il possesso delle caratteristiche obbligatorie; questa dichiarazione volontaria attesta semplicemente che il bene è predisposto all’industria 4.0 ma non ne può attestare né l'interconnessione né l'integrazione che devono essere attuate all'interno del sistema produttivo dell'impresa in modo tale da rendere il bene stesso conforme ai requisiti di legge.