Il piano Transizione 5.0 è un nuovo programma di incentivi a cui tutte le imprese possono aderire al momento che effettuano un nuovo investimento - che soddisfa i requisiti - presso unità produttiva localizzata nel territorio italiano.

In generale, l’incentivo è fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni e dal settore di appartenenza.

Non contano né la dimensione, né la residenza, né la forma giuridica né il regime fiscale. Allo stesso tempo sono escluse dall’incentivo le imprese che si trovino in uno dei seguenti casi:

  • liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • altre procedure concorsuali previste dal regio decreto 267/1342 o dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Vi sono infine delle limitazioni legate al tipo di incentivo, considerando la provenienza dei fondi ed il rispetto dei principi del DNSH; in particolare non possono essere agevolabili spese in progetti legati a:

  • combustibili fossili;
  • lo scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra oltre i limiti di riferimento;
  • processi di raccolta e smaltimento di rifiuti;
  • processi generanti scorie classificate come rifiuti speciali pericolosi;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Inoltre la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

In via di principio nessuna attività di per sé viene esclusa ma molto dipende non solo dalla tipologia del bene e da come questo viene integrano nel proprio processo produttivo mantenendo il presupposto che l’investimento deve concorrere all’efficientamento del processo o del plant industriale. Pertanto un’impresa che fonda la sua attività sul noleggio non potrà portare in agevolazione i nuovi beni acquistati per concederli in noleggio a terzi ma può portare ad incentivo i beni acquistati per migliorare il suo processo produttivo o i consumi della sua sede produttiva.