Il piano Transizione 5.0, che si pone come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, include anche investimenti nel campo delle energie rinnovabili, come il fotovoltaico, ma solo se rivolto all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia solare.
Infatti tra gli investimenti trainati sono compresi gli investimenti per l’autoproduzione di “energia da fonti rinnovabili”. Nello specifico vengono agevolati tutti gli impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle biomasse, proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaica, geotermica, energia idraulica rinnovabile, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.
Le imprese che acquistano nuovi beni 4.0 che portino alla riduzione del consumo energetico di almeno il 3% della struttura produttiva o il 5% del processo target, potranno agevolare trami credito d’imposta anche le spese relative all’installazione di impianti fotovoltaici, con una maggiorazione del credito in base all’efficienza dei moduli utilizzati.
Non tutti pannelli solari sono idonei per l’agevolazione ma sono ammessi solo quelli con moduli prodotti in UE e un’efficienza maggiore o uguale al 21,5%. Ovvero i pannelli devono avere le seguenti caratteristiche:
- efficienza a livello di modulo almeno del 21,5% ed efficienza a livello di cella almeno del 23,5%;
- moduli composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno del 24%;
- gli investimenti in questi impianti contribuiscono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e al 140% del loro costo.
In ogni caso i moduli fotovoltaici devono essere prodotti esclusivamente negli Stati membri dell’Unione europea.
Nel contesto delle energie rinnovabili, il decreto specifica le singole spese ammissibili all’incentivo. Esse includono, oltre ai moduli fotovoltaici e ai sistemi di accumulo, anche i servizi ausiliari di impianto, trasformatori situati a monte dei punti di connessione alla rete elettrica. Ma non solo, anche i misuratori di energia elettrica essenziali per la produzione energetica, nonché gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico rimane collegato al fabbisogno energetico della struttura produttiva in cui saranno installati i nuovi beni 4.0 e non deve comunque superare il 5% del suo fabbisogno energetico (al netto dei consumi dei servizi ausiliari).
Questo dato viene determinato come somma dei consumi medi annui nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione. In particolare, si considerano i consumi di energia elettrica e gli eventuali consumi equivalenti. Questi consigli vengono associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva.
Limiti specifici anche per le spese degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il costo massimo ammissibile è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.