L’operatività del nuovo Iperammortamento 2026 (Piano Transizione 5.0) è entrata ufficialmente nel vivo a giugno 2026, seguendo un percorso normativo e tecnico ben preciso.
Ecco la cronologia sintetica della sua entrata in funzione:
- 1° Gennaio 2026 (Decorrenza delle spese): Parte la finestra di ammissibilità degli investimenti. Sono agevolabili i beni strumentali materiali, immateriali e gli impianti FER acquisiti dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028.
- 7 Maggio 2026 (Il Decreto Attuativo): Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) pubblica il Decreto Interministeriale ufficiale. Questo testo definisce i dettagli tecnici, stabilisce le regole di interconnessione e introduce l'obbligo di perizia asseverata per qualsiasi importo dell’investimento, oltre alla certificazione contabile rilasciata da un revisore legale.
- 12 Giugno 2026 (Apertura della Piattaforma): Alle ore 12:00 si attiva ufficialmente lo sportello telematico sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Da questo momento le imprese possono inviare le comunicazioni per prenotare le risorse finanziarie (pari a un plafond complessivo di oltre 8 miliardi di euro).
Il nuovo iter burocratico: le 5 comunicazioni
A differenza del passato, l'operatività non è più "automatica" in dichiarazione dei redditi. Il decreto attuativo impone un percorso strutturato in 5 comunicazioni obbligatorie verso il GSE per blindare il beneficio (il GSE ha tempo 10 giorni per rispondere):
- Comunicazione preventiva: Per descrivere il progetto e prenotare la quota di iperammortamento usufruibile.
- Conferma dell’ordine (20%): Da inviare entro 60 giorni per dimostrare il versamento dell'acconto al fornitore.
- Comunicazione di completamento: Al termine dell'investimento e dell’avvenuta interconnessione, e comunque, non oltre il 15 novembre 2028.
- Comunicazione periodiche 1: entro il 20 gennaio di ogni anno comunicazione di previsione utilizzo agevolazione.
- Comunicazione periodica 2: entro il 30 giugno di ogni anno comunicazione dell’ammontare effettivamente utilizzato nell’anno d’imposta ai fini della riduzione delle imposte IRES o IRPEF.
Il mancato invio delle prime tre comunicazioni comporta il non perfezionamento della procedura per la fruizione dell’incentivo. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate per ciascun bene, anche se formano un bene complesso.
Inoltre, le comunicazioni di cui ai punti 4. e 5. devono essere inviate, sempre al GSE, per tutto l’arco temporale in cui l’investimento produce gli effetti agevolativi (periodo di ammortamento dell’investimento) al fine di consentire il suo monitoraggio da parte dell’amministrazione pubblica.
Oneri documentali
Sono confermati gli obblighi di redazione della perizia tecnica asseverata (ora necessaria anche per gli investimenti fino a 300mila euro) e di una certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Al momento, restano fuori dal decreto gli investimenti in software in modalità cloud, inizialmente inseriti dal MIMIT ma poi stralciati per le obiezioni della Ragioneria dello Stato, anche se in molti sono ancora speranzosi in un cambio di orientamento come è già avvenuto nel passato.
Si ricorda che l’iperammortamento è cumulabile con altre tipologie di agevolazioni come Sabatini e SIMEST, sempre nei limiti dell’investimento.
Come ultima considerazioni, si precisa che la nuova misura dell’iperammortamento, differenziandosi dal precedente piano basato sui crediti d’imposta, supera il concetto di “investimenti trainanti”: la spesa in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili comporta in modo autonomo l’agevolazione, che non è più vincolata necessariamente all’acquisto di beni strumentali.